Transfer pricing e finanziamenti gratuiti

  • Autore: ACB


La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1291/2024, ha affermato che, in ambito transfer pricing internazionale, l’Agenzia delle Entrate deve provare l’applicazione del tasso inferiore a quello normale, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria, dimostrando che il finanziamento gratuito dipenda da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.