Locazioni brevi e turistiche – Operatività delle norme in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e di sicurezza degli impianti
- Autore: ACB
1. PREMESSA
L’art. 13-ter del DL 18 ottobre 2023 n. 145, convertito in legge il 15 dicembre 2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi per le:
unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni turistiche;unità immobiliari adibite a locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017);strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.
In seguito di tali obblighi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un avviso del Ministero del Turismo che informa dell’attivazione:
della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Queste disposizioni entreranno in vigore dal 2 novembre 2024, insieme alle relative sanzioni.
2. CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
A partire dal 2 novembre 2024, saranno applicabili le norme che regolano il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che sarà obbligatorio per:
le unità immobiliari abitative destinate a locazioni turistiche e brevi;le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.
2.1 Soggetti obbligati
Gli obblighi di cui sopra si applicano a:
chiunque conceda in locazione, per finalità turistiche o locazione breve, una unità abitativa o parte di essa;il titolare di una struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extralberghiera.
2.2 Assegnazione del CIN
Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo tramite una richiesta telematica sul portale accessibile all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it, presentata dal locatore o dal titolare della struttura ricettiva.
La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che certifichi:
i dati catastali dell’immobile o della struttura;per i locatori, il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti, come previsto dall’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023 (si vedano i successivi paragrafi).
Per procedere all’ottenimento del CIN, vanno distinte due differenti situazioni:
se la struttura è già stata preventivamente caricata sulla banca dati regionale, sarà possibile ottenere per tale immobile il codice identificativo nazionale (CIN) accedendo al sito predisposto dal Ministero del Turismo;se, invece, l’immobile non è mai stato caricato, come potrebbe accadere, ad esempio, per un alloggio che viene destinato ex novo alla locazione turistica, occorrerà procedere al suo caricamento, prima, sulla banca regionale di competenza e solo successivamente si potrà procedere alla richiesta del CIN sul portale ministeriale.
2.3 Obbligo di esposizione e indicazione del CIN
Il CIN dovrà essere:
esposto all’esterno dello stabile in cui si trova l’unità abitativa o la struttura ricettiva, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;riportato in tutti gli annunci pubblicati e comunicati.
Secondo una delle FAQ sul sito del Ministero del Turismo, le normative regionali/provinciali rimangono valide anche in presenza del CIN. Pertanto, chi è soggetto alle normative locali deve richiedere e esporre sia il CIR che il CIN.
2.4 Altri obblighi e adempimenti
2.4.1 Comunicazione alla Questura
Gli stessi soggetti sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e delle normative regionali/provinciali, che prevedono la comunicazione delle generalità degli ospiti alle questure competenti entro le 24 ore dall’arrivo, o entro sei ore se il soggiorno è inferiore a 24 ore.
2.4.2 Obblighi degli intermediari
Anche gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici sono tenuti a indicare il CIN negli annunci relativi a:
unità immobiliari per locazioni turistiche o brevi;strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.
2.3 Sanzioni
Le violazioni degli obblighi comportano le seguenti sanzioni variabili in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile:
mancata esposizione del CIN o mancata indicazione del CIN nell’annuncio: da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00;mancanza del CIN: da Euro 800,00 ad Euro 8.000,00;rimozione immediata dell’annuncio irregolare pubblicitario;
Le sanzioni verranno applicate per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata.
3. OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Dal 2 novembre 2024, entreranno in vigore anche i nuovi obblighi relativi alla sicurezza degli impianti, introdotti dall’art. 13-ter del DL 145/2023, per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a locazione turistica o breve.
Come sopra ricordato, l’adeguamento agli standard di sicurezza, entro il 2.11.2024, è necessario non solo per evitare le sanzioni specifiche ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata).
3.1 Obblighi per la gestione in forma imprenditoriale
Le unità gestite in forma imprenditoriale devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, come previsto dalla normativa statale e regionale.
3.2 Obblighi per tutti
Indipendentemente dalla gestione imprenditoriale, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti;estintori portatili a norma di legge, ubicati in posizioni accessibili e visibili, con un minimo di un estintore ogni 200 metri quadrati, o frazione, e almeno uno per piano.
3.3 Sanzioni
La locazione di unità immobiliari senza i requisiti di sicurezza comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
violazione degli obblighi relativi ai rilevatori di gas e agli estintori: da Euro 600,00 ad Euro 6.000,00;specifiche secondo la normativa applicabile per chi gestisce l’attività in forma imprenditoriale.