Esenzione Iva per prestazioni di chirurgia estetica
- Autore: ACB
Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini (sentenza n. 158/2024), è dovuta l’esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie di medicina estetica nel caso siano attestate l’abilitazione professionale del medico, le finalità terapeutiche delle prestazioni risultanti dalle cartelle cliniche e la sussistenza del carattere sanitario e non puramente estetico delle prestazioni, attestato da apposita perizia giurata redatta da un medico legale.