Certificazione contabile per credito d’imposta “Transizione 5.0”
- Autore: ACB
L’art. 15, c. 5 della bozza del decreto attuativo include la certificazione contabile tra la documentazione obbligatoria che accompagna la comunicazione di ultimazione del progetto di investimento. Ciò comporta che l’iter autorizzativo da parte del GSE si conclude solo in presenza (anche) di tale certificazione. L’assenza preclude l’ottenimento dell’agevolazione. Pertanto, la certificazione contabile delle spese del credito d’imposta “Transizione 5.0” rilasciata dal revisore deve essere trasmessa al GSE. Non è sufficiente conservarla ed esibirla in caso di controllo, ma diventa parte integrante della documentazione da trasmettere al GSE.