Novità IVA in tema di distacco del personale
- Autore: ACB
L’entrata in vigore dell’art. 16-ter del Decreto Legge n. 131 del 16 settembre 2024, ed in conformità alle disposizioni chiarite nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa c-94/19 dell’11 marzo 2020, ha comportato una modifica in tema di prestiti e distacco del personale.
Precedentemente, l’art. 8 comma 35 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sanciva che non fossero rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi del personale per la quota rimborsata relativo al costo del personale distaccato, in assenza di un “mark-up” (ossia il differenziale tra l’importo che si ri-addebita e il costo del personale sostenuto). Ad oggi, tale articolo risulta essere abrogato in quanto la Corte di Giustizia UE considerava incompatibile la norma italiana con la direttiva 2006/112/CE.
Contemporaneamente, è stata introdotta la nuova norma secondo la quale i contratti sui prestiti e il distacco del personale debbano essere configurati come delle vere e proprie prestazioni di servizi, in quanto sia presente un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto, con conseguente rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Perciò, per contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2025, salvo i comportamenti adottati fino a tale data dai contribuenti, verrà applicata l’aliquota ordinaria al 22%. Il corrispettivo dovrà consistere negli importi erogati dalla società distaccataria nei confronti della società distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo di questa per ogni singolo lavoratore distaccato.
Peraltro, a seguito di una risposta a interpello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, n. 38, si conferma che fino a quando ci sia anche un solo condizionamento reciproco tra le prestazioni a fronte del rimborso dei costi sostenuti in merito al personale distaccato, e in assenza di marginalità, resta fermo l’obbligo di adempimento dell’imposta ai sensi dell’art. 16-ter del D.l. 131/2024.
Per riassumere, indipendentemente dalla natura del corrispettivo pattuito tra le parti, l’operazione di distacco del personale rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Ugualmente ciò potrebbe accadere nel caso in cui il distacco del personale venisse stipulato in contratti più complessi, considerati conseguentemente come un’unica prestazione e assoggettabile ad IVA. L’operazione permette, infine, per il destinatario del servizio di detrarre l’imposta.